Dalle Elezioni del 2008 in poi, ad ogni tornata elettorale sul web imperversa un messaggio sulla possibilità di rifiutare la scheda elettorale quando ci si presenta al seggio. Si tratta di una possibilità reale o si tratta di una bufala?
La verità sta nel mezzo. Rifiutare la scheda, cioè, è possibile…ma praticamente inutile. Leggiamo il testo del messaggio che circola in Rete:
“Pochi lo sanno ma la legge prevede la possibilita’ di rifiutarsi di votare e metterlo a verbale. Quando si va al seggio e dopo che le schede sono vidimate si dichiara che ci si rifiuta di votare e si vuole che sia messo a verbale. Le schede di rifiuto vengono CONTATE e sono VALIDE, contrariamente alle schede nulle o bianche o all’astensione dal voto. Nessun media (chiaramente) ne parla, sembra che i giochi della CASTA siano gia’ fatti, come al solito la gente andra’ a votare il ‘meno peggio’ (…) 1) ANDARE A VOTARE, PRESENTARSI CON I DOCUMENTI + TESSERA ELETTORALE E FARSI VIDIMARE LA SCHEDA |
Al fine di chiarire meglio come stanno davvero le cose, molte Prefetture italiane hanno diramato delle Circolari interpretative. Riportiamo, come esempio, la Circolare n.19 del 29 gennaio 2013 del Prefetto di Arezzo Dott. Saverio Ordine:
Continuano a pervenire alla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali ed a questa Prefettura numerosi quesiti e richieste di chiarimento in merito ad una possibile forma di astensione dal voto, con il possibile rifiuto della scheda elettorale ed eventuale richiesta di verbalizzazione di dichiarazioni di astensioni o proteste di vario contenuto. In materia, si rappresenta che le norme vigenti si limitano a disciplinare la procedura di voto, nonché i casi di nullità delle schede (articoli da 57 a 63 del D.P.R. n. 361/1957). L’art.62, infatti, prevede l’ipotesi in cui l’elettore non voti in cabina elettorale, facendone derivare la nullità della scheda. Ciò accade quando l’elettore registrato dal seggio elettorale, al quale ha consegnato la tessera elettorale e il documento d’identità, abbia ritirato la scheda e poi l’abbia riconsegnata senza entrare prima in cabina. In tal caso, l’elettore dovrà essere conteggiato tra i votanti e la scheda dovrà essere dichiarata nulla e inserita nell’apposita busta secondo le istruzioni in dotazione ai seggi. Invece, il rifiuto della scheda non trova una specifica disciplina normativa ma non può certamente ritenersi vietato; l’elettore, infatti, può richiedere specificamente al presidente del seggio elettorale di voler votare solo per alcune e non per tutte le consultazioni in corso (e di voler ricevere, quindi, solo alcune schede) oppure può dichiarare di voler rifiutare tutte le schede. L’ipotesi che si evince dai quesiti e dalle richieste di chiarimento pervenute a questi Uffici sembra riguardare i casi in cui l’elettore voglia astenersi completamente dal voto, rifiutando tutte le schede e chiedendo la verbalizzazione della propria astensione dal voto stesso. Al riguardo, si ritiene che, in tali evenienze, il presidente del seggio – al fine di non rallentare il regolare svolgimento delle operazioni – possa prendere a verbale la protesta dell’elettore e il suo rifiuto di ricevere la scheda, purché la verbalizzazione sia fatta in maniera sintetica e veloce, con l’annotazione nel verbale stesso delle generalità dell’elettore, del motivo del reclamo o della protesta, allegando anche gli eventuali scritti che l’elettore medesimo ritenesse di voler consegnare al seggio. Per quanto attiene la rilevazione del numero degli elettori, appare utile rammentare che coloro che rifiutano la scheda non dovranno essere conteggiati tra i votanti della sezione elettorale. Al fine di assicurare la speditezza e la regolarità delle operazioni di voto, si richiama l’attenzione delle SS.LL. circa la necessità di sensibilizzare i Presidenti degli uffici elettorali di sezione affinché sia predisposta ogni misura idonea per evitare, in ogni caso, il verificarsi di situazioni che possano ostacolare la procedura di voto all’interno del seggio, a garanzia del regolare svolgimento del procedimento elettorale e del rispetto degli elettori che devono poter esercitare agevolmente il loro diritto/dovere di voto. |
Come spiegato dal Prefetto dunque, rifiutare la scheda equivale a non presentarsi al seggio. Ovviamente la scheda rifiutata non concorrerà al premio di maggioranza, al pari di una scheda bianca o di una comunissima scheda annullata con uno scarabocchio.
L’unica cosa che assolutamente non va fatta MAI è danneggiare la scheda. Sembra superfluo dirlo, ma accade a volte che elettori particolarmente arrabbiati si accaniscano sulla scheda elettorale stracciandola. Ecco, questo è espressamente vietato. C’è anche chi è andato oltre: alle elezioni del 2008 un produttore di limocello di Sorrento ha deciso di uscire dalla cabina elettorale e mangiare la scheda davanti al presidente del seggio! E’ stato denunciato in base all’articolo 100 comma 2 del Decreto Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 (Testo unico delle leggi elettorali) per il reato di “distruzione di scheda elettorale” per il quale si rischia una pena da 1 a 6 anni.
Certo, resta sempre anche l’opzione-Ametrano…
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