Da oggi è possibile chiedere la sospensione dell’intera rata del mutuo per l’acquisto della prima casa. Torna infatti pienamente operativo il Fondo di Solidarietà del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Accedendo a tale fondo sarà possibile sospendere il pagamento del mutuo fino a 18 mesi.
Sospensione mutuo prima casa: come si fa la richiesta?
Per poter usufruire della sospensione è necessario presentare una richiesta presso la propria banca e presentare l’apposita documentazione reperibile sui siti web del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Consap (concessionaria servizi assicurativi pubblici).
Clicca QUI per scaricare il modulo per la domanda di sospensione del mutuo
La domanda, debitamente compilata, deve essere consegnata alla Banca o all’intermediario finanziario che ha erogato il mutuo. Sarà compito della Banca o dell’intermediario verificare la correttezza formale dell’istanza e inoltrarla alla Consap che rilascerà all’interessato, a patto che ne abbia i requisiti, il nulla osta per la sospensione del pagamento del mutuo.
Sospensione del mutuo: chi può e chi non può fare domanda
Il primo criterio discriminante per l’accesso alla sospensione del mutuo è l’importo stesso del mutuo. Può infatti presentare domanda solo chi ha contratto un mutuo di importo inferiore a 250.000 euro. L’interessato deve inoltre aver già versato regolarmente tutte le rate per almeno un anno e deve avere un indicatore ISEE non superiore a 30.000 euro. Può ottenere la sospensione il mutuatario che nei tre anni antecedenti e comunque dopo la stipula del mutuo si sia trovato in una delle seguenti condizioni:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato, tranne alcuni casi specifici (risoluzione consensuale o per limiti di età, licenziamento per giusta causa, dimissioni non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione);
- morte, handicap grave o invalidità civile superiore all’80% del mutuatario o, in caso di mutuo cointestato, di uno degli intestatari.
Non possono invece accedere al beneficio della sospensione del pagamento della rata del mutuo coloro i quali si trovino in una delle seguenti condizioni:
- Ritardo nei pagamenti di oltre 90 giorni o avvenuta decadenza dal beneficio del termine o risoluzione del contratto stesso, anche attraverso notifica dell’atto di precetto, avviata procedura esecutiva sull’immobile ipotecato;
- Fruizione di agevolazioni pubbliche;
- Assicurazione sul rischio che si verifichino gli eventi sopra descritti, purché tale assicurazione garantisca almeno il rimborso delle rate di cui si chiede la sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione.
Maggiori informazioni sul sito di Consap a questo indirizzo.
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